CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIParte SECONDA

Art. 8

LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI

In vigore dal 16 ott 1960
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-8-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI (Art. 8 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo