Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma
Art. 64
In vigore dal 18 gen 1961
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.
Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica
Il ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-64