Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma
Art. 62
In vigore dal 18 gen 1961
Nella prima attuazione del presente statuto i posti di organico previsti per la qualifiche iniziali delle singole carriere stabilite con la tabella A annessa allo statuto medesimo sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esame da espletare tra il personale che alla data di pubblicazione del decreto di approvazione di detto statuto trovasi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire e sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per accedere alla carriere stesse prescindendosi dal limite massimo di età.
Il personale di cui al precedente comma che non consegue comunque la sistemazione in organico può essere trattenuto in servizio presso l'Istituto quale avventizio con il trattamento economico non eccedente quello fissato per il corrispondente personale statale.
In dipendenza del trattenimento in servizio del predetto personale devono essere lasciati vacanti nelle carriere corrispondenti alla categoria di parificazione del personale stesso tanti posti di qualifica iniziale quante sono le unità del personale trattenuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-62