Art. 1
In vigore dal 18 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Veduta la richiesta in data 2 agosto 1958 del commissario governativo dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, intesa ad ottenere l'approvazione dello statuto dell'Istituto anzidetto;
Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta, del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1960
GRONCHI
MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 130. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-rd-1