Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo X
Art. 60
In vigore dal 18 gen 1961
Al personale di ruolo dell'Istituto verrà assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Per gli effetti del trattamento medesimo resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento dei contributi annui con un premio corrispondente al 9 per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità corrisposti al personale il quale a sua volta, per il medesimo fine rilascerà sugli emolumenti stessi una somma corrispondente al 7 per cento del loro importo.
Il trattamento di quiescenza previsto nel presente articolo tiene luogo dell'indennità di anzianità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-60