Art. 64
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma

Art. 64

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In vigore dal 18 gen 1961
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili. Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica Il ministro per la pubblica istruzione MEDICI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-64