Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo II
Art. 13
Il dirigente tecnico
In vigore dal 18 gen 1961
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;
c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale ausiliario dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell' del presente statuto sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori della sede normale dell'istituto;
g) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e del servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione relativamente al gruppo tecnico-pratico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-13