Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo III

Art. 17

In vigore dal 18 gen 1961
L'ammissione dei candidati al primo anno potrà ritenersi definitiva trascorsi due mesi dalla data dell'inizio ufficiale dei corsi. Nel caso che il Consiglio direttivo ritenesse a suo insindacabile giudizio di non dare luogo alla conferma, è tenuto a darne comunicazione entro il termine suddetto all'interessato restituendo le tasse eventualmente versate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-17

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