Art. 17
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo III

Art. 17

21 / 64
In vigore dal 18 gen 1961
L'ammissione dei candidati al primo anno potrà ritenersi definitiva trascorsi due mesi dalla data dell'inizio ufficiale dei corsi. Nel caso che il Consiglio direttivo ritenesse a suo insindacabile giudizio di non dare luogo alla conferma, è tenuto a darne comunicazione entro il termine suddetto all'interessato restituendo le tasse eventualmente versate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-17