Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 18 gen 1961
Il concorso comprende:
a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico addestrative che si svolgono nell'Istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova-scritta.
La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede coadiuvato da tre vice presidenti da lui nominati che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:
a) alla Sottocommissione per la visita medica;
b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva;
c) alla Sottocommissione per la prova scritta.
Le Sottocommissione, ove sia opportuno, potranno suddividersi in Collegi distinti, ognuno dei quali costituito da almeno tre componenti.
La graduatoria del candidati che hanno raggiunto la idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla Commissione giuridicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi di dette Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-16