Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo II

Art. 9

In vigore dal 18 gen 1961
Il Consiglio direttivo si compone: a) del direttore, che lo presiede; b) dei professori incaricati presso l'Istituto superiore di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo; c) di professori incaricati d'insegnamento da almeno un quinquennio presso l'Istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b); tali membri, semprechè insegnanti presso l'Istituto stesso durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti. Alle riunioni del Consiglio direttivo interviene il dirigente tecnico dell'Istituto. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-9

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