Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 18 gen 1961
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;
b) del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) dell'intendente di finanza;
d) di un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) di tre professori, eletti dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti;
f) di un delegato di ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a L.
10.000.000.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione interviene il dirigente tecnico con voto consultivo.
Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo dell'Istituto.
I membri di diritto del Consiglio di amministrazione durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati; gli altri membri durano in carica un triennio semprechè continuino a far parte degli organi che li hanno designati o si verifichino le condizioni previste dalla lettera e) ed anch'essi possono essere riconfermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-7