Art. 13 · Il dirigente tecnico
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo II

Art. 13

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Il dirigente tecnico

In vigore dal 18 gen 1961
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento; c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale ausiliario dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell' del presente statuto sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori della sede normale dell'istituto; g) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e del servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione relativamente al gruppo tecnico-pratico.
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