Art. 6

In vigore dal 29 set 1960
Il Ministero del commercio con l'estero, avvalendosi in quanto occorra dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, vigila sull'utilizzazione dei finanziamenti, sull'osservanza dei termini per l'inizio ed il compimento delle opere, sulla corrispondenza di queste al programma ed ai requisiti predeterminati, sentendo, quando lo ritenga opportuno, il parere del Comitato consultivo di cui all'. Le imprese hanno l'obbligo di corrispondere alle richieste di dati e notizie che possono essere fatte dal Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio della vigilanza sull'utilizzazione dei mutui e prestiti e sono tenute a consentire le indagini ed ispezioni che si rendano all'uopo necessarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - MARTINELLI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 23. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-29;970#art-6

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