Art. 2

In vigore dal 29 set 1960
Le opere da compiere a norma della legge 1 agosto 1959, n. 703, debbono essere rivolte all'attuazione di uno o più complessi organici unitari tali da consentire la realizzazione del miglioramento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare allo stato naturale ed il conseguente espletamento di una specifica attività di commercio con l'estero. In particolare, le opere debbono corrispondere ai requisiti minimi di cui appresso: a) gli stabilimenti, i magazzini ed i locali in genere devono rispondere, per ubicazione, ampiezza, dotazione di servizi igienico-sanitari ed impianti di sicurezza, all'uso cui sono destinati, in rapporto alla specie dei prodotti ed alla entità del lavoro che la ditta richiedente svolge o si propone di svolgere; b) le attrezzature e i macchinari devono rispondere, per tipi e caratteristiche, alle particolari operazioni da compiere, quali raccolta o immagazzinaggio, selezionamento, lavorazione, confezionamento, trasporto e conservazione dei prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-29;970#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo