Art. 5
In vigore dal 29 set 1960
I decreti di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti stabiliscono i termini per l'inizio ed il compimento delle opere ammesse al contributo in conto interessi.
Copia del decreto di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti viene subito inviata all'impresa richiedente ed all'istituto di credito. Quest'ultimo, stipulato l'atto di definitiva concessione del prestito o mutuo, ne invia copia al Ministero del commercio con l'estero, non oltre un mese dalla data di stipulazione. Deve inoltre comunicare al Ministero del commercio con l'estero le eventuali perdite delle garanzie reali o personali prestabilite nella concessione del finanziamento e ogni altra alterazione che intervenga nel rapporto creditizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-29;970#art-5