Art. 4
In vigore dal 29 set 1960
Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato consultivo nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, avente il compito di esprimere parere sulle domande presentate ai sensi dell'.
Il Comitato è composto:
dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;
da un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;
da un direttore generale del Ministero del tesoro;
da un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio;
da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
dal direttore generale dell'istituto nazionale per il commercio estero.
Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e, in caso di assenza o impedimento, dal direttore generale del Ministero del commercio con l'estero.
I direttori generali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore ad ispettore generale.
Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto a voto, rappresentanti della Associazione bancaria italiana e delle categorie economiche interessate.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a consigliere di la classe.
I componenti del Comitato durano in carica due anni; tuttavia continuano ad esercitare la loro funzione fino a quando non siano stati sostituiti.
Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga utile.
Il Comitato delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-29;970#art-4