Art. 3
In vigore dal 29 set 1960
I complessi indicati dall' si estendono alle opere complementari ed ai beni strumentali, e vi sono compresi:
a) le costruzioni, gli impianti e le attrezzature per il ricovero, la riparazione e la manutenzione dei macchinari e dei mezzi di trasporto, nonché per la fabbricazione e la conservazione degli imballaggi e dei loro accessori;
b) le costruzioni destinate agli uffici, ai servizi di mensa ed all'alloggio del custode, con le relative attrezzature.
c) la costruzione, gli impianti e le attrezzature per il fabbisogno di acqua e di energia illuminante e motrice.
Nei progetti relativi ai su indicati complessi si possono altresì comprendere l'acquisto delle aree occorrenti e l'acquisto di mezzi di trasporto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-29;970#art-3