Capo II
Art. 10
Servizio notturno
In vigore dal 11 giu 1968
1. Si considera servizio notturno quello prestato tra le ore 0 e le ore 5.
2. I servizi notturni possono essere non più di 3 fra due riposi settimanali e non più di 2 consecutivi. Tra servizi notturni possono essere consecutivi purchè uno sia di durata non superiore ad un'ora.
I servizi notturni non devono essere più di 12 in un periodo di 28 giorni. Nello stesso periodo di 28 giorni devono essere assicurate 14 notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza.
Per le notti fuori residenza alle quali non corrispondono servizi notturni non si applicano i vincoli di cui al primo comma del presente punto 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-10