Art. 10 · Servizio notturno
Capo II

Art. 10

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Servizio notturno

In vigore dal 11 giu 1968
1. Si considera servizio notturno quello prestato tra le ore 0 e le ore 5. 2. I servizi notturni possono essere non più di 3 fra due riposi settimanali e non più di 2 consecutivi. Tra servizi notturni possono essere consecutivi purchè uno sia di durata non superiore ad un'ora. I servizi notturni non devono essere più di 12 in un periodo di 28 giorni. Nello stesso periodo di 28 giorni devono essere assicurate 14 notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza. Per le notti fuori residenza alle quali non corrispondono servizi notturni non si applicano i vincoli di cui al primo comma del presente punto 2.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-10