Capo II
Art. 9
Riposo settimanale
In vigore dal 11 giu 1968
Il riposo settimanale ha durata non inferiore a 40 ore e deve comprendere una intera giornata solare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-9