Capo II

Art. 9

Riposo settimanale

In vigore dal 11 giu 1968
Il riposo settimanale ha durata non inferiore a 40 ore e deve comprendere una intera giornata solare.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-9

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