Capo II
Art. 13
Personale di macchina utilizzato alle manovre e tradotte
In vigore dal 11 giu 1968
Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte si applicano le norme di cui al capo I.
Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare le 42 ore.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1960
GRONCHI
TAMBRONI - SULLO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 146. - VILLA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-13