Capo II

Art. 13

Personale di macchina utilizzato alle manovre e tradotte

In vigore dal 11 giu 1968
Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte si applicano le norme di cui al capo I. Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare le 42 ore. Dato a Roma, addì 2 aprile 1960 GRONCHI TAMBRONI - SULLO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1960 Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 146. - VILLA

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Personale di macchina utilizzato alle manovre e tradotte (Art. 13 Disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo