Capo II

Art. 7

Lavoro ordinario

In vigore dal 11 giu 1968
1. Nell'ambito di quanto previsto dall', nei turni di lavoro sono da comprendere: a) il tempo di effettivo servizio di scorta o di condotta; b) il tempo relativo alle operazioni accessorie eventualmente ordinate in partenza e in arrivo e, per il solo personale di macchina, a quelle pure eventuali in deposito o per esigenze del servizio movimento in partenza e in arrivo; c) le interruzioni del lavoro: fra le ore 5 e le ore 24, di durata inferiore ad una ora in residenza e a due ore fuori residenza; fra le ore 0 e le ore 5, di durata inferiore a tre ore; fra le ore 0 e le ore 5, in impianto diverso da quello di appartenenza, di durata pari o superiore a tre ore quando il personale non abbia possibilità di fruire di dormitorio; d) il tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio per recarsi, anche per via ordinaria, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto; e) il tempo in cui il dipendente è comandato di riserva o disponibilità senza facoltà di allontanarsi dall'impianto. Il direttore generale stabilisce le operazioni di cui al punto 1 b) e i tempi occorrenti per eseguirle. 2. La durata del lavoro fra due riposi giornalieri non deve superare 8 ore per il personale dei treni e per il personale di macchina dei treni omnibus e raccoglitori e 7 ore per il personale di macchina degli altri treni. Questi limiti possono essere aumentati fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni. 3. Fermi restando i limiti di lavoro settimanale ed i minimi di riposo stabiliti, la durata del lavoro giornaliero può raggiungere un massimo di 9 ore nei seguenti casi: a) quando vi siano interruzioni superiori a due ore; b) quando il servizio comprenda un periodo di riserva o di disponibilità oppure un viaggio comandato fuori servizio, anche per via ordinaria, di durata non inferiore a due ore; c) quando vengano effettuati servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza. In sede di formazione dei turni il limite di 9 ore, nel caso di cui al presente punto lettera c), può essere elevato a 10 ore e 9 ore e 20 minuti rispettivamente per il personale dei treni e per quello di macchina. 4. Ad eccezione dei servizi suburbani, dei treni omnibus e raccoglitori e di quelli effettuati con due macchinisti la durata della condotta continuativa non può eccedere le 4 ore e 30 minuti. A tal fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti. Nei casi di cui al punto 3 c) la durata della condotta effettiva non deve superare 7 ore e 30 minuti e quella della scorta effettiva 8 ore e 30 minuti. 5. Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio per rientrare in residenza a fruire del riposo giornaliero o settimanale e l'eventuale interruzione che lo precede (da considerare lavoro ai sensi del precedente punto 1 c) non vengono considerati agli effetti del limite del lavoro giornaliero, mentre devono computarsi ai fini di quanto previsto al successivo punto 7. 6. In caso di ritardo dei treni il personale ha facoltà di superare il limite stabilito per le prestazioni giornaliere dai punti 2 e 3 fino ad un massimo di 60 minuti. In tal caso il personale stesso ha titolo ad una indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario. 7. La durata del lavoro e delle interruzioni tra due riposi giornalieri non deve superare 11 ore. Questo limite può essere aumentato fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni. 8. Per esigenze di compilazione dei turni è consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti di 7, 8, 9 e 11 ore stabiliti ai precedenti punti 2, 3 e 7. Detto supero non è cumulabile con quello previsto ai punti stessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-7

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Lavoro ordinario (Art. 7 Disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo