Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 75

In vigore dal 14 giu 1960
Gli oggetti fragili, salvo che per la loro natura non rappresentino un valore pecuniario o artistico di una certa entità, e quelli di consumo giornaliero non sono inventariati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-75

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Art. 75 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo