Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 80

In vigore dal 14 giu 1960
Fanno parte delle entrate ordinarie: 1) redditi patrimoniali, distinti in redditi derivanti da titoli pubblici di proprietà dell'Ente, in redditi di beni immobili divisi in rustici ed in urbani e in quelli derivanti da censi, canoni legati e da interessi di capitali; 2) provento delle tasse scolastiche, di immatricolazione, di iscrizione, di ricognizione e delle sopratasse per gli esami di profitto e di diploma; 3) provento dei contributi per esercitazioni, o di altra natura versati dagli studenti; 4) provento dei diritti di segreteria; 5) provento della vendita di pubblicazioni edite dall'Istituto, di stampati, di tessere, libretti, di diplomi e simili; 6) contributi di carattere continuativo di enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo concessi. Fanno parte delle entrate straordinarie i proventi di qualsiasi natura che non possono essere compresi nella categoria precedente, incluse le somme e gli assegni accordati in via straordinaria da enti pubblici o da privati. Le spese derivanti da oneri gravanti sul patrimonio sono distinte da quelle riguardanti l'attuazione delle finalità didattiche e scientifiche dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-80

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Art. 80 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo