Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo NONO
Art. 80
In vigore dal 14 giu 1960
Fanno parte delle entrate ordinarie:
1) redditi patrimoniali, distinti in redditi derivanti da titoli pubblici di proprietà dell'Ente, in redditi di beni immobili divisi in rustici ed in urbani e in quelli derivanti da censi, canoni legati e da interessi di capitali;
2) provento delle tasse scolastiche, di immatricolazione, di iscrizione, di ricognizione e delle sopratasse per gli esami di profitto e di diploma;
3) provento dei contributi per esercitazioni, o di altra natura versati dagli studenti;
4) provento dei diritti di segreteria;
5) provento della vendita di pubblicazioni edite dall'Istituto, di stampati, di tessere, libretti, di diplomi e simili;
6) contributi di carattere continuativo di enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo concessi.
Fanno parte delle entrate straordinarie i proventi di qualsiasi natura che non possono essere compresi nella categoria precedente, incluse le somme e gli assegni accordati in via straordinaria da enti pubblici o da privati.
Le spese derivanti da oneri gravanti sul patrimonio sono distinte da quelle riguardanti l'attuazione delle finalità didattiche e scientifiche dell'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-80