Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 83

In vigore dal 14 giu 1960
L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, deve essere ripartito e destinato: a) tre quarti ad incremento del patrimonio da investirsi in titoli nominativi di rendita pubblica, con l'annotazione della provenienza; b) un quarto al fondo di riserva per le spese impreviste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-83

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Art. 83 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo