Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 79

In vigore dal 14 giu 1960
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte in capitoli e in articoli. Gli stanziamenti debbono essere discussi e deliberati dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto dei redditi e degli oneri patrimoniali e delle risultanze degli esercizi precedenti. Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione in appositi allegati; Delle variazioni di stanziamento più notevoli introdotte nel bilancio in confronto a quello dell'esercizio precedente, deve essere data giustificazione, riportando in allegato le deliberazioni con le quali sono state autorizzate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-79

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Art. 79 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo