Art. 83
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 83

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In vigore dal 14 giu 1960
L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, deve essere ripartito e destinato: a) tre quarti ad incremento del patrimonio da investirsi in titoli nominativi di rendita pubblica, con l'annotazione della provenienza; b) un quarto al fondo di riserva per le spese impreviste.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-83