Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo NONO
Art. 70
In vigore dal 14 giu 1960
Le scritture patrimoniali contengono tanti conti, quanti sono i valori patrimoniali.
Esse sono rappresentate:
a) dal registro inventario dei beni immobili, distinti in fondi rustici ed in fondi urbani, descritti con le indicazioni catastali necessarie e ben riconoscerli ed identificarli;
b) dal registro inventario dei beni mobili fruttiferi, distinti in rendita pubblica, canoni, censi, legati, ecc.;
c) dal registro inventario dei beni mobili infruttiferi;
d) dal registro delle passività gravanti sul patrimonio, dei censi, canoni, legati, ecc. Oltre alle suddette scritture deve essere tenuto il registro dei depositi a cauzione degli affittuari ed in genere dei valori dei terzi, consegnati all'Amministrazione per qualsiasi titolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-70