Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 67

In vigore dal 14 giu 1960
L'Istituto provvede al raggiungimento del suoi fini: 1) con le rendite del patrimonio proprio; 2) con i contributi e gli assegni corrisposti dagli enti ed eventualmente dai privati; 3) col provento delle tasse e sopratasse scolastiche e del contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti; 4) col provento dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che l'Istituto può eseguire od essere chiamato a compiere:
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-67

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Art. 67 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo