Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo NONO
Art. 67
In vigore dal 14 giu 1960
L'Istituto provvede al raggiungimento del suoi fini:
1) con le rendite del patrimonio proprio;
2) con i contributi e gli assegni corrisposti dagli enti ed eventualmente dai privati;
3) col provento delle tasse e sopratasse scolastiche e del contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;
4) col provento dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che l'Istituto può eseguire od essere chiamato a compiere:
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-67