Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 73

In vigore dal 14 giu 1960
Ogni oggetto acquistato o comunque pervenuto all'Ente prima di essere posto in uso deve essere inventariato nel relativo registro al prezzo pagato o a quello di stima e alla relativa fattura o al mandato di pagamento della spesa per lo acquisto oppure al documento riflettente la cessione deve unirsi il buono di carico, firmato dal funzionario che sta a capo della segreteria e dal consegnatario. I libri devono essere inventariati al prezzo di copertina. Nei buoni di scarico, per eliminazione o vendita di oggetti tolti all'uso o inservibili, deve sempre indicarsi la data delle deliberazioni con cui il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il discarico o l'alienazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-73

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Art. 73 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo