Capo I
Art. 6
In vigore dal 11 feb 1961
L'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi per merito distinto è computata con l'osservanza di quanto è prescritto dall'ultimo comma dell' della legge 13 marzo 1958, n. 165.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-6