Capo I

Art. 6

In vigore dal 11 feb 1961
L'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi per merito distinto è computata con l'osservanza di quanto è prescritto dall'ultimo comma dell' della legge 13 marzo 1958, n. 165.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo