Capo I
Art. 7
In vigore dal 11 feb 1961
Gli insegnanti che intendono partecipare ai concorsi per merito distinto debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione unendovi un certificato del capo dell'Istituto, dal quale risultino i giudizi riportati nell'anno scolastico in cui sono indetti i concorsi e nei due anni precedenti, nonché i titoli che ritengono di presentare nel proprio interesse.
La domanda deve pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal bando.
La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-7