Capo I
Art. 8
In vigore dal 11 feb 1961
Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza fissato dal bando e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.
L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.
I candidati ad concorsi per esame s'intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-8