Capo I
Art. 2
In vigore dal 11 feb 1961
I concorsi per merito distinto sono indetti per le materie e i gruppi di materie cui corrispondono i ruoli organici degli insegnanti di ciascun tipo di scuola.
Le materie e i groppi di materie cui si riferiscono i concorsi riservati agli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria sono elencati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto.
Le materie e i gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica sono indicati nelle annesse tabelle C, D, E.
I titolari delle materie per le quali le tabelle di cui al precedente comma prevedono un unico concorso si considerano, agli effetti della determinazione dell'aliquota di posti da conferire e della partecipazione al concorso stesso, come appartenenti ad uno stesso ruolo.
Per i concorsi riservati agli insegnanti di educazione fisica negli Istituti di istruzione secondaria e artistica valgono le indicazioni contenute nell'annessa tabella F.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-2