Art. 2
Capo I

Art. 2

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In vigore dal 11 feb 1961
I concorsi per merito distinto sono indetti per le materie e i gruppi di materie cui corrispondono i ruoli organici degli insegnanti di ciascun tipo di scuola. Le materie e i groppi di materie cui si riferiscono i concorsi riservati agli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria sono elencati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto. Le materie e i gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica sono indicati nelle annesse tabelle C, D, E. I titolari delle materie per le quali le tabelle di cui al precedente comma prevedono un unico concorso si considerano, agli effetti della determinazione dell'aliquota di posti da conferire e della partecipazione al concorso stesso, come appartenenti ad uno stesso ruolo. Per i concorsi riservati agli insegnanti di educazione fisica negli Istituti di istruzione secondaria e artistica valgono le indicazioni contenute nell'annessa tabella F.
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