Capo I

Art. 1

In vigore dal 11 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentite le competenti Sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . I concorsi per merito distinto previsti dall' della legge 13 marzo 1958, n. 165, per gli insegnanti degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, sono indetti annualmente, entro il 30 settembre, con decreto del Ministro per la pubblica, istruzione da registrarsi alla Corte dei conti. Il decreto indica per ciascun concorso il numero dei posti da conferire e stabilisce il termine per la presentazione delle domande da parte dei concorrenti. Il termine di cui al precedente comma non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
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