Allegato

Art. 183

In vigore dal 1 ago 1975
I concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento sono regolati dalle disposizioni anteriori.

Note all'articolo

  • La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-183

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Art. 183 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo