Allegato
Art. 180
In vigore dal 1 ago 1975
I messi di conciliazione che all'entrata in vigore del presente Ordinamento esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario ai sensi degli della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, continuano ad esercitare le stesse funzioni negli uffici ai quali sono applicati fino a quando persista la condizione prevista dal citato .
Note all'articolo
- La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-180