Allegato

Art. 185

In vigore dal 1 ago 1975
Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto compatibile con le funzioni di quest'ultimo.

Note all'articolo

  • La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-185

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Art. 185 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo