Allegato

Art. 182

In vigore dal 1 ago 1975
Gli ufficiali giudiziari che siano diventati impiegati civili dello Stato, prima dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, possono riscattare ai fini del trattamento di quiescenza gli anni di servizio prestati con le precedenti funzioni.

Note all'articolo

  • La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo VI, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-182

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 182 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo