Allegato
Art. 178
In vigore dal 13 lug 1980
Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete, a carico dell'erario, una indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal coadiutore, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale, di pari anzianità di servizio.
La liquidazione, il controllo delle indennità ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli , in quanto applicabili.
Note all'articolo
- La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art.38) che gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti con effetto dal 1 luglio 1978.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-178