Art. 183
Allegato

Art. 183

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In vigore dal 1 ago 1975
I concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento sono regolati dalle disposizioni anteriori.

Note all'articolo

  • La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-183