StatutoTitolo IV

Art. 29

In vigore dal 8 lug 1960
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità, o minorazioni dell'idoneita all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo. Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero, durante la loro permanenza nell'istituto non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-29

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Art. 29 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo