Statuto›Titolo IV
Art. 30
In vigore dal 8 lug 1960
Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-30