StatutoTitolo IV

Art. 25

In vigore dal 8 lug 1960
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie, campeggi e parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali e internazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-25

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Art. 25 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo