Statuto›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 8 lug 1960
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie, campeggi e parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali e internazionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-25