Statuto›Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 8 lug 1960
Oltre i corsi normali, l'istituto organizza:
corsi di preparazione, aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-22