Statuto›Titolo IV
Art. 26
In vigore dal 8 lug 1960
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo prescritto secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-26