StatutoTitolo IV

Art. 26

In vigore dal 8 lug 1960
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo prescritto secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-26

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Art. 26 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo