Art. 29
StatutoTitolo IV

Art. 29

29 / 53
In vigore dal 8 lug 1960
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità, o minorazioni dell'idoneita all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo. Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero, durante la loro permanenza nell'istituto non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-29