Art. 6

In vigore dal 7 apr 1960
L'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente: "Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1360#art-6

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Art. 6 Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, riguardante gli Ordini delle professioni sanitarie. — Testo vigente | Portale Normativo